DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

TITOLO I
 
1.1 L’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri all’interno della scuola rappresentano momenti fondamentali di educazione alla responsabilità.
1.2 Gli studenti hanno diritto ad una formazione che consenta lo sviluppo armonico della propria personalità, l’acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di competenze e conoscenze necessarie per la consapevole partecipazione alla vita civile, professionale, politica.
1.3 Gli studenti hanno diritto ad un percorso formativo che rispetti il pluralismo culturale, politico, religioso.
1.4 Il processo di insegnamento-apprendimento scaturisce dall’interazione fra docenti e studenti. Docenti e studenti sono soggetti con funzioni diverse e pari dignità.
1.5 L’insegnamento deve tenere conto del naturale sviluppo della persona e dei ritmi di apprendimento degli studenti.
1.6 Gli studenti hanno diritto al rispetto della propria individualità e alla tutela della loro riservatezza.
1.7 Gli studenti portatori di handicap hanno diritto ad una prestazione didattica secondo metodologie differenziate in relazione allo stato di handicap.
1.8 Gli studenti hanno diritto a ricevere un insegnamento che abbia particolare riguardo alle esigenze di recupero ed hanno altresì diritto alla valorizzazione delle specificità e delle attitudini personali.
 
 
TITOLO II
2.1 Gli studenti hanno diritto ad una informazione trasparente sul funzionamento e sulle regole della scuola, sugli obiettivi didattici e formativi, sulla programmazione curricolare, sui criteri di valutazione.
2.2 Per quanto attiene alla valutazione, agli studenti deve essere chiarito il significato e la funzione delle prove che vengono loro sottoposte.
2.3 Le date e le modalità delle prove scritte devono essere comunicate con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti.
2.4 Di norma non può essere programmata più di una verifica scritta durante ciascuna mattina o pomeriggio.
2.5 Gli studenti possono chiedere prima delle prove scritte, esercitazioni o spiegazioni aggiuntive sugli argomenti che non ritengono adeguatamente assimilati.
2.6 Gli elaborati scritti devono essere corretti e riconsegnati con rapidità, in ogni caso con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla prova successiva. Sono fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti. I risultati delle prove di verifica sia scritte che orali, devono essere sempre comunicati e motivati.
2.7 Deve essere in ogni caso favorito il processo di autovalutazione, affinché gli studenti possano individuare autonomamente le proprie carenze e provvedere al loro superamento.
2.8 Lo studente ha diritto ad una valutazione finale che risulti da una serie continua di prove e comunque non derivante da una sola interrogazione e/o da un solo compito scritto nell’arco di un quadrimestre.
 
 
TITOLO III
3.1 Nel rispetto della libertà di insegnamento, gli studenti hanno diritto a formulare proposte sulle scelte relative alla programmazione educativa, alla definizione dei criteri di
valutazione, all’organizzazione dell’orario delle lezioni, alla scelta dei libri e del materiale didattico. A tal fine agli studenti sono garantiti idonei spazi di proposta e di confronto. Tali spazi possono essere individuati nell’assemblea di classe di tutti i docenti e di tutti gli studenti (Consigli di classe aperti) o in altre sedi da definirsi da parte del Consigli d’Istituto, sentito il Comitato Studentesco.
3.2 La scuola prevede periodici momenti di valutazione del percorso didattico della classe, ai quali sono chiamati a partecipare anche gli studenti.
3.3 Gli studenti hanno il diritto di proporre singolarmente o attraverso le loro Associazioni, lo sviluppo di temi liberamente scelti e lo svolgimento di attività formative complementari o integrative.
3.4 Gli studenti possono essere chiamati ad esprimere le loro opinioni su fatti che incidono in maniera rilevante sulla vita e sulle attività didattiche della scuola, attraverso consultazioni promosse dal Comitato Studentesco, dal Preside, dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio d’Istituto. Le proposte derivanti dalle consultazioni, approvate dalla maggioranza dei 2/3 degli studenti saranno oggetto di tempestiva valutazione da parte del Collegio dei Docenti e/o del Consiglio d’Istituto in relazione alle rispettive competenze.
 
 
TITOLO IV
4.1 Agli studenti deve essere garantito il diritto di assemblea, nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento d’Istituto.
4.2 Gli studenti possono proporre l’attuazione all’interno della scuola di forme di testimonianza dell’impegno culturale e civile. Tali iniziative, qualora preventivamente discusse e approvate da almeno i due terzi dei componenti l’assemblea degli studenti, possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto che valuta la coerenza con le finalità educative della scuola e disciplina le modalità di svolgimento.
4.3 Gli studenti hanno il diritto di organizzarsi in associazioni che non siano in contrasto con le finalità formative della scuola; questa mette a disposizione di tali associazioni, previa apposita convenzione da stipularsi fra il Capo d’Istituto e uno studente maggiorenne presidente di tali associazioni, uno o più locali idonei, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La scuola individua le modalità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature per lo svolgimento di attività complementari e integrative promosse dalle Associazioni di studenti, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni.
4.4 E’ istituito annualmente un Comitato Studentesco quale organo di partecipazione e di sostegno alla vita della scuola.
Il Comitato Studentesco, nel rispetto dei singoli e della loro autonomia di pensiero, stimola la partecipazione attiva degli studenti alla vita della scuola ed elabora le istanze della popolazione studentesca tutta.
Il Comitato Studentesco elabora proposte, progetti e fornisce pareri al Capo d’Istituto, al Collegio dei Docenti, ai Consigli di Classe, al Consiglio d’Istituto sul funzionamento generale della scuola, sulle attività didattico-educative, sulle attività parascolastiche.
Il Comitato Studentesco promuove attività culturali, sociali e ricreative e iniziative complementari o integrative dell’iter formativo.
Il Comitato studentesco è composto da membri eletti da tutti gli studenti dell’Istituto fra i rappresentanti di classe. Sono membri di diritto del Comitato Studentesco i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale e il presidente dell’Associazione degli studenti. Il numero degli eleggibili, gli organi del Comitato Studentesco e le modalità diorganizzazione dei lavori sono disciplinati da un regolamento adottato dal Comitato Studentesco stesso.
 
 
TITOLO V
5.1 Gli studenti hanno il dovere di partecipare alla vita della scuola con spirito democratico
5.2 Gli studenti hanno il dovere di rispettare il Regolamento d’Istituto e le decisioni assunte dagli organi della scuola.
5.3 Gli studenti hanno il dovere di tenere un comportamento corretto e di avere verso il Capo d’Istituto, gli insegnanti, il personale non docente e i compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
5.4 Gli studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio, le strutture e le attrezzature della scuola; essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita scolastica.
5.5 Gli studenti sono tenuti a presentarsi a scuola con puntualità, a frequentare regolarmente le lezioni e a partecipare a queste attivamente e con spirito costruttivo.
5.6 Gli studenti hanno il dovere di impegnarsi con assiduità nello studio
 
 
TITOLO VI
6.1 I comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono individuati dal Regolamento d’Istituto con riferimento ai doveri elencati nel titolo V° del presente Statuto.
Il Regolamento definisce le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e le procedure.
6.1 I provvedimenti disciplinari sono adottati, nel rispetto del presente Statuto, a garanzia dei diritti degli studenti, dei docenti, del personale non docente e di tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, all’interno dell’edificio scolastico.
6.2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al mantenimento di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
6.3 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell’altrui dignità.
6.4 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie giustificazioni, avvalendosi anche di testimonianze e dichiarazioni dei compagni.
6.5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6.6 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
6.7 Il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un periodo non superiore a quindici giorni. Quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
6.8 Le sanzioni disciplinari non devono compromettere il percorso formativo dello studente, né influire sulla valutazione del profitto. Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
6.9 Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentita, anche in corso d’anno, l’iscrizione ad altra scuola.
6.10 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
 
 
TITOLO VII
7.1 E’ istituito un Consiglio di garanzia al quale possono essere inoltrati ricorsi, da parte degli studenti e/o dei loro genitori, avverso le sanzioni disciplinari che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica.
7.2 Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse il Consiglio di garanzia decide anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente Statuto.

7.3 Il Consiglio di garanzia ed è composto da un docente, un non docente, uno studente, un genitore designati dal Consiglio di Istituto e presieduto dal Capo d’Istituto.

  

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