I principi fondamentali della Costituzione italiana

I primi dodici articoli della costituzione propongono i così detti principi fondamentali. Essi sono considerati irrinunciabili e perciò, non posso essere in alcun modo modificati.

Il principio democratico
Art. 1) L'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della                                 costituzione.

L'Italia è una repubblica democratica
La costituzione si apre con l'articolo 1, che in due commi enuncia i due principi fondamentali su cui si basa lo Stato italiano, nato dalla resistenza.
Al primo comma  si dichiara che l'Italia è uno Stato che ha forma di Repubblica. Si differenzia da una monarchia perché non c'è un re, ma c'è un presidente eletto dal parlamento.

Il principio lavorista
Art. 4) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.
 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Questo articolo introduce due concetti nuovi. Il primo è che la Repubblica "RICONOSCE" il diritto al lavoro, ma non lo "GARANTISCE". 
Il secondo concetto è che il lavoro non è solo un diritto ma è anche "un dovere"

Il principio dell'inviolabilità del cittadino
Art. 2) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

  • diritto positivo cioè imposto dallo stato 
  • diritti naturali che fanno parte della natura umana e che proprio per questo non sono legati ad una determinata cittadinanza. Il riferimento fondamentale è rappresentato dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dalle nazioni unite il 10 dicembre del 1948. tra i principali diritti umani da essa elencati vi sono: diritto alla vita, diritto alla libertà personale diritto all'autodeterminazione, diritto alla libertà religiosa e il diritto alla privacy.

Il principio di uguaglianza
tribunale
Art. 3) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua. di religione, di opinioni politica, di condizioni personali e sociali.
E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Nessuna differenza tra i cittadini
dea della giustzia
L'articolo 3 si concentra sui diritti dei cittadini cioè di coloro che risiedono a pieno titolo nello stato lavorando, studiando e pagando le tasse. 
Si è cittadini italiani per nascita, per matrimonio, per residenza. 

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale sono la stessa cosa?
L'uguaglianza di fronte alle leggi ha un'aspetto teorico che si chiama uguaglianza formale, quella rappresentata da una dea bendata (la giustizia) che regge una bilancia in perfetto equilibrio o nella formula "la legge è uguale per tutti"
L'uguaglianza formale non si accompagna a un'uguaglianza sostanziale, ovvero all'applicazione pratica delle leggi. 
Infatti più innovativa dell'articolo 3 sta nel 2° comma, dove si afferma che, per rendere effettiva l'uguaglianza tra i cittadini, lo Stato deve fare interventi che tutelino e migliorino le condizioni delle categorie svantaggiate.



Il principio pluralista
Art. 5) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Il pluralismo è un'altra un'altra caratteristica irrinunciabile degli Stati democratici.
Sebbene la Repubblica italiana sia definita "una e indivisibile", essa dichiara di riconoscere e tutelare una vasta serie di pluralismi, primo fra tutti quello che riguarda le autonomie degli enti politici locali.

La tutela delle minoranze linguistiche
Art. 6) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [ cfr. Art 116].

Riguarda il tema del pluralismo anche il problema delle minoranze linguistiche. Non tutti gli italiani infatti sono "italiani".
mappa minoranze
linguistiche in
Italia
Nel corso della sua storia la nazione ha inglobato nei suoi confini popolazioni co tradizioni culturali e linguistiche diverse e orgogliose di tale diversità.
Le minoranze linguistiche in Italia si dividono in 2 gruppi:

  • le "penisole" linguistiche che hanno alle loro spalle u territorio linguistico e culturale e sono costituite da comunità che parlano una lingua di uno Stato confinante:                                          - la Valle d'Aosta /Vallée d'Aoste, che palano franco-provenzale;                                                  - il Trentino-Alto Adige /dove nella provincia di Bolzano due terzi della popolazione parlano tedesco;
  • le "isole" linguistiche disseminate tra la popolazione di lingua italiana. Tra queste ricordiamo quelle albanesi, catalane, croate, franco-provenzali, friulane, greche, ladine, occitane, tedescofone, sarde. Degne di menzione sono le comunità di stirpe zingara, i rom e i sinti.




Il principio ambientalista
Art. 9) La Repubblica [...] tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione

Gli italiani, che secondo stime dell'Unesco, non solo possiedono il 70 per cento del patrimonio artistico del mondo, ma hanno la fortuna di avere un territorio ricchissimo di bellezze naturali, sono tenuti a difenderne i tesori per diversi motivi:
Unesco

  •  il motivo personale di godersi la bellezza di un Paese unico al mondo;
  • il motivo economico di sviluppare il turismo che, se ben regolamentato, può diventare la più importante fonte di entrate nel nostro Paese;
  • il motivo politico di conquistare la fiducia della comunità internazionale la quale ritiene il nostro patrimonio un bene comune di tutta l'umanità e ci rimprovera d farne pessimo uso.
Nel 1985 un decreto stabilì norme precise sulla pianificazione del territorio.
ecomostro
Nel 1986 un'altra legge ha istituito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha il compito di coordinare il risanamento delle aree più colpite dal degrado e di tutelare dai tentativi speculativi quelle rimaste ancora intatte.
Solo da pochissimo tempo alcuni comuni hanno cominciato a demolire i cosiddetti "ecomostri" cioè quelle strutture architettoniche che più avevano contribuito al degrado  paesaggistico e archeologico.


Il principio internazionale
Art. 10) L'ordinamento giuridico italiano si conforma con le norme  del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

I commi 2,3, e 4 dell'articolo 10 spiegano qual è l'atteggiamento dell'Italia nei confronti degli strieri, ovvero dei cittadini di altri Stati provvisoriamente ospiti sul suo territorio
In particolare afferma che:

  • i diritti degli stranieri sono tutelati rispettando le leggi internazionali, che fanno parte del cosiddetto "diritto delle genti";
  • tutti gli stranieri esuli, fuggiti da una nazione che non rispetta le regole democratiche, godono del diritto di asilo e non possono essere espulsi.

Il principio pacifista
Art. 11) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [...].

Art. 52) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
              Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.

Oggi il secondo comma di questo articolo è decaduto perché è stata abolita la leva obbligatoria e il nuovo esercito è costituito da volontari, che possono scegliere ingaggi di diversa durata e che sono pagati come altri professionisti.

per qualsiasi informazione e sugli articoli non presenti sul post si può visitare il seguente sito: Costituzione italiana

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